Il Piano Urbanistico Comunale di Sant’Anastasia, appunti e spunti per il prossimo futuro (I parte)

Egregi, ho costituito un gruppo di discussione sul Piano Urbanistico (PUC) di Sant’Anastasia che ormai attende da dieci anni di vedere la luce. Invierò singoli articoli  sui vari aspetti del Piano per avere opinioni, suggerimenti e proposte. Alla fine ne faremo una raccolta e la invieremo alle forze politiche anastasiane. Ecco un primo articolo che mi pregio di condividere con voi tutti.


di vincenzo spadaro | ingegnere


Trascorrono gli anni e i cittadini di Sant’Anastasia sono sempre in attesa che venga promulgato il nuovo strumento urbanistico (PUC), che dovrebbe programmare e regolare le attività di trasformazione del territorio.

 Si è partiti nel 2010 con il conferimento dell’incarico di progettazione allo studio Benevolo, sono trascorse innumerevoli amministrazioni comunali (sindaco Pone, commissario prefettizio, sindaco Esposito, nuovo commissario prefettizio, 1°sindaco Abete, 2° sindaco Abete, 3° commissario prefettizio) per giungere ad oggi, anno 2020, con un nulla di fatto. In attesa che si insedi una nuova amministrazione comunale, cerchiamo di immaginare, a nostro modesto parere, quale fisionomia potrebbe assumere questo nuovo strumento urbanistico.

Cominciamo dalle residenze abitative che è l’argomento più sensibile per gli Anastasiani.

La situazione attuale, censimento ISTAT 2011, è in sintesi: abitanti residenti 27.296, stanze o vani occupati dai residenti 36.227, aggiungendo i vani degli appartamenti non occupati dai residenti o vuoti, si giunge facilmente ad una stima di complessi di 40.000 vani circa. Considerando che la popolazione è in decrescita, certamente non si può parlare in generale di carenza abitativa nel nostro comune.

 Vediamo ora quali sono i provvedimenti legislativi in vigore che riguardano appunto le residenze.

1) – Il provvedimento principale è la famosa L.R. 21/2003 sulla Zona Rossa, di cui fa parte Sant’Anastasia. Questa legge, che ha l’obiettivo primario di ridurre la densità abitativa di questa zona, vieta il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale; restano esclusi dal divieto (art. 5) gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitario degli immobili esistenti.

2) – La successiva L.R. 1/2011, art. 11bis, riprende  l’art. 5 della legge 21/2003 e aggiunge, a quanto precedente consentito, gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria dell’immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza.

3) – Ricordiamo, infine, che l’intero territorio comunale di Sant’Anastasia è soggetto dal 1961 al vincolo paesaggistico, di conseguenza qualsiasi intervento deve ricevere il preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici…di Napoli e Provincia. Questa Soprintendenza, sul parere obbligatorio richiesto dallo studio Benevolo sul redigente PUC, fece riferimento in modo particolare alla disciplina per i tessuti storici, per i quali, in sintesi, chiese la tutela degli edifici anteriori al 1942, con adeguati interventi di restauro conservativo e manutenzione ordinaria, evitando opere di sventramento e riconfigurazione urbanistica, e quelli di pertinenza colonica e rurale. Tale parere è da ritenersi sempre valido in quanto corrisponde ad un orientamento generale delle Soprintendenze

Alla luce di questi tre punti normativi non mi sembra realizzabile l’atterraggio in nuove costruzioni residenziali in sostituzione di quelle preesistenti, previo loro preventiva demolizione. Questa è stata la proposta dello studio Benevolo che prevedeva la delocalizzazione di parte del tessuto urbano, attualmente accentrato prevalentemente sull’asse Sant’Anastasia centro- Madonna dell’Arco, sull’asse Romani-Ponte di Ferro-Starza, con abbattimenti e ripristino dell’area di sedime o ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (chiaramente da abitazione ad altro) degli edifici ivi costruiti tra gli anni ’60 e ’80 del secolo scorso. In entrambi i casi, la funzione di residenza eliminata sarebbe stata trasferita a valle, sull’asse appunto Romani-Ponte di Ferro-Starza. Su quest’asse sarebbe stata costruita una nuova città, piena di parchi verdi e piste ciclabili e pedonali, una città giardino, come venne definita.

 Alla luce delle condizioni di cui al punto normativo 2, difficilmente un cittadino anastasiano, proprietario di un immobile, ne accetterebbe le condizioni. Analogo discorso va fatta per un’altra ipotesi ventilata in questi giorni e cioè la realizzazione di nuove residenze in sostituzione di quelle fatiscenti esistenti nel centro storico e che verrebbero demolite. In questo caso si cozzerebbe con il parere della Soprintendenza di cui al punto 3.

Non rimane, di conseguenza, se si vuole mantenere un quantum di attività edilizia nel futuro, che puntare sulla riqualificazione del costruito, con piani del colore, adeguamenti architettonici, ripristino e restauro delle strutture fatiscenti, migliorare la climatizzazione degli edifici e la loro resistenza alle azioni sismiche e vulcaniche.

La climatizzazione degli edifici, riscaldamento e raffrescamento, assorbe quasi il 30% di tutti i consumi energetici. In tema di riduzione dei consumi, certamente occorrerà puntare nel presente e nel futuro in questa direzione. Per la difesa dai danni provocati dai terremoti, servirà senz’altro adeguare la resistenza del costruito alle azioni sismiche. Analogamente per le azioni vulcaniche, dotare gli edifici di tetti spioventi, proteggere le aperture con scudi, si eviterebbe in tutto o in parte, in caso di eruzione, che i prodotti piroclastici entrino all’interno, rendendoli inagibili.

Rimane il problema delle numerose opere abusive, ad uso residenziale, disperse sul territorio. Con la recente L.R. 73/2019 è stato eliminato il divieto di cui alla legge 21/2003 (punto 1) per gli immobili  residenziali abusivamente costruiti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti procedimenti per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994”. C’è da sperare che gli uffici comunali provvedano finalmente ad una celere definizione delle pratiche di sanatoria giacenti.

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