E menomale che il Comune era pulito e aveva casse piene. La prima sonora bocciatura, prima che ne arrivino altre riguarda il trasporto scolastico che è stato ma soprattutto che sarà. I𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢𝐚: 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐦𝐛𝐞 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐭𝐭𝐞. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato la gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Sant’Anastasia relativa agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con eventuale rinnovo per il 2027/2028. Il primo dato certo della cattiva amministrazione di quelli che sono andati via.
di ciro colombrino
La sentenza riguarda la gara aggiudicata alla Autoservizi Riccitelli S.r.l., impugnata dalla seconda classificata Del Giudice Angiolina Carmela. Secondo il TAR, il Comune ha consentito all’impresa aggiudicataria di modificare, dopo l’aggiudicazione, elementi dell’offerta tecnica relativi agli autobus impiegati, in violazione delle regole della gara. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto non conforme al capitolato anche l’offerta della seconda classificata. Per questo motivo il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto e, di fatto, aperto la strada alla necessità di una nuova gara.
Di seguito analizziamo, punto per punto, le motivazioni della sentenza e le possibili conseguenze per il Comune.
𝑷𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒊 𝒗𝒐𝒍𝒆𝒔𝒔𝒆 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒇𝒐𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒍𝒆 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝑨𝑹
La sentenza ricostruisce in modo dettagliato l’intera procedura amministrativa, evidenziando una serie di passaggi che, secondo il Collegio, hanno compromesso la regolarità della gara. La verifica dei mezzi è avvenuta dopo l’aggiudicazione. Uno degli aspetti ritenuti decisivi riguarda il momento in cui il Comune ha verificato gli autobus dichiarati nell’offerta tecnica della Autoservizi Riccitelli S.r.l.. Secondo il disciplinare di gara, tale verifica avrebbe dovuto precedere l’aggiudicazione definitiva. La sentenza evidenzia invece che il Comune ha aggiudicato il servizio il 10 luglio 2025 e soltanto successivamente, con nota del 5 agosto 2025, ha richiesto la documentazione relativa ai mezzi offerti. Da quella verifica è emerso che alcuni autobus non presentavano le caratteristiche indicate nell’offerta tecnica.
La modifica dell’offerta tecnica
Il passaggio più importante della sentenza riguarda proprio ciò che accade dopo questa verifica. Anziché procedere all’esclusione dell’impresa aggiudicataria, il Comune ha consentito alla società di trasmettere nuova documentazione e di sostituire gli autobus inizialmente indicati con altri mezzi ritenuti conformi. Per il TAR questo comportamento non costituisce una semplice integrazione documentale. I giudici affermano che così facendo è stata consentita una modifica dell’offerta tecnica dopo la conclusione della gara, alterando elementi che avevano contribuito all’attribuzione del punteggio. Si tratta del principio cardine su cui si fonda l’intera decisione.
Il soccorso istruttorio non era applicabile
Per sostenere questa conclusione, il TAR richiama numerose pronunce del Consiglio di Stato. La sentenza chiarisce che il cosiddetto soccorso istruttorio può essere utilizzato soltanto per integrare documentazione amministrativa o chiarire aspetti formali. Non può invece servire a modificare il contenuto dell’offerta tecnica né a sostituire elementi che hanno inciso sulla valutazione della gara. Secondo il Collegio, nel caso di Sant’Anastasia si è andati ben oltre una semplice regolarizzazione amministrativa.
Anche la seconda classificata presenta irregolarità
La vicenda assume un ulteriore rilievo perché il TAR ha esaminato anche il ricorso incidentale proposto dalla Autoservizi Riccitelli S.r.l. Dall’analisi della documentazione è emerso che anche l’offerta presentata dalla Del Giudice Angiolina Carmela non rispettava integralmente le prescrizioni del capitolato. La sentenza richiama autobus appartenenti a classi ambientali Euro 2 ed Euro 3 e mezzi con capienze superiori ai limiti previsti dalla gara.
Secondo il TAR, anche questa offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Perché il TAR non assegna l’appalto alla seconda classificata. Molti potrebbero chiedersi perché il Tribunale non abbia semplicemente affidato il servizio alla seconda classificata. La risposta è contenuta nella stessa sentenza. Poiché anche l’offerta della seconda concorrente è stata ritenuta non conforme alle prescrizioni del capitolato, il TAR ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. In altre parole, entrambe le offerte sono risultate viziate.
Le conseguenze della sentenza
Il Tribunale ha quindi disposto: l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della Autoservizi Riccitelli S.r.l.; la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato; l’accoglimento del ricorso incidentale nei confronti della Del Giudice Angiolina Carmela; il rigetto della domanda di risarcimento del danno; la compensazione delle spese di giudizio.
Di fatto, la decisione rende necessaria una nuova procedura di gara, salvo eventuale riforma della sentenza da parte del Consiglio di Stato.
Quali potrebbero essere le conseguenze per il Comune
La sentenza apre ora diversi scenari amministrativi.
𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚̀ 𝐚𝐧𝐳𝐢𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐒𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐞 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨. 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨, 𝐬𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨.
Va però precisato che il TAR non ha condannato il Comune al risarcimento dei danni, avendo respinto la relativa domanda formulata dalla ricorrente.
𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐟𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞
La pronuncia del TAR rappresenta un richiamo molto severo al rispetto delle regole degli appalti pubblici. 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨, 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚. 𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐬𝐢𝐚 𝐬𝐮 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝐩𝐨𝐢𝐜𝐡𝐞́ 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐄𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨.
Resta ora da capire se il Comune di Sant’Anastasia o una delle società coinvolte decideranno di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.
𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚. 𝐋𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨, 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨. 𝐅𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐮 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢𝐚.
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